PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la parziale revisione dei compiti, dell'organizzazione e del funzionamento del Corpo della guardia di finanza).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la parziale revisione delle norme concernenti i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del Corpo della guardia di finanza.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione tra i compiti istituzionali del Corpo della guardia di finanza della funzione di sostegno e di supporto informativo ai cittadini da svolgere in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e mediante la costituzione di strutture di relazioni con il pubblico in ogni reparto territoriale del Corpo;

          b) rimodulazione dei reparti territoriali su quattro livelli, di cui uno operativo per l'esecuzione dei servizi istituzionali e tre di direzione e controllo, corrispondenti ai comandi provinciali, regionali e nazionale, con soppressione dei comandi interregionali e degli altri comandi intermedi;

          c) nomina del comandante generale scegliendolo tra i generali di corpo d'armata o di divisione del Corpo della guardia di finanza;

          d) riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di indirizzo e supporto, ovvero nel comando di reparti di direzione e controllo, di gabinetti e segreterie, della gestione delle risorse umane, di sistemi informativi, di servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dell'amministrazione e contabilità, dei provveditorati

 

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e della sicurezza delle caserme, non ecceda comunque il 15 per cento delle ore prestate a persona complessivamente utilizzate. Nel calcolo della percentuale sono escluse le risorse relative al personale degli istituti d'istruzione e frequentatore di corsi e al personale assegnato a reparti aeronavali. Le risorse umane impiegate in servizi di sicurezza a favore del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali si considerano versate in processi di produzione diretta;

          e) individuazione tra gli obiettivi annuali e pluriennale prioritari dei comandi provinciali, regionali e nazionale dell'aumento del gettito tributario effettivo negli ambiti territoriali che dalle analisi economiche e dalle rilevazioni statistiche effettuate dall'Agenzia delle entrate presentano fenomeni di economia sommersa, frode fiscale ed elusione tributaria;

          f) pubblicazione annuale per ciascun livello provinciale e regionale:

              1) di concerto con l'Agenzia delle entrate, di relazioni riferite alla presenza e alle caratteristiche dell'economia sommersa e delle frodi tributarie, alla struttura e all'andamento del gettito dei tributi per settore economico e per tributo e al grado di soddisfazione dei cittadini per i servizi di sostegno e di supporto informativo;

              2) degli obiettivi numerici annuali e pluriennali assegnati ai responsabili dei reparti territoriali per il recupero del gettito, per il miglioramento delle azioni di sostegno e di supporto informativo ai cittadini e per l'efficace ed efficiente allocazione delle risorse umane;

              3) dei risultati numerici conseguiti dai responsabili dei reparti territoriali in termini di gettito effettivo, di diminuzione dell'economia sommersa e delle frodi tributarie, di miglioramento delle azioni di sostegno e di supporto informativo ai cittadini e di efficacia ed efficienza nell'allocazione delle risorse umane;

 

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          g) riconsiderazione del sistema di retribuzione accessoria del personale del Corpo della guardia di finanza con:

              1) riguardo alla posizione di comando di reparti e di articolazioni interne responsabili del conseguimento di obiettivi;

              2) riferimento ai risultati conseguiti in termini di miglioramento di quantità, di economicità e di qualità della produzione o di mantenimento dei livelli di eccellenza raggiunti nell'anno precedente misurati attraverso comparazioni a livello nazionale;

              3) partecipazione ai premi incentivanti sulle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'introduzione dell'associazionismo professionale per il personale del Corpo della guardia di finanza).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione dell'associazionismo professionale per il personale del Corpo della guardia di finanza.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riconoscimento ai militari del Corpo della guardia di finanza del diritto di costituire o di aderire ad associazioni a carattere professionale senza fini di lucro aperte al personale in servizio o in quiescenza per la tutela degli interessi sociali, economici e professionali;

          b) previsione per le associazioni di cui alla lettera a):

              1) di un regime di trasparenza e di pubblicità delle fonti di finanziamento e dei risultati della gestione con obbligo di dichiarazione annuale del numero degli iscritti;

 

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              2) di procedure di verifica della conformità dello statuto alle disposizioni di legge, di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e di iscrizione in un apposito registro revocabile per gravi motivi;

              3) della facoltà di promuovere e di pubblicizzare candidature e programmi di delegati per i consigli della rappresentanza militare, di presentare proposte e istanze a ogni livello dell'amministrazione, di organizzare manifestazioni pubbliche con esclusione del diritto di sciopero e di rappresentare gli iscritti nei procedimenti di fronte all'amministrazione.